E' uno dei requisiti della forma di un documento o di un atto. La data consiste nell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui l'atto è stato formato. La data diviene certa con la registrazione dell'atto presso l'ufficio del registro.
Attenzione: il fatto che un contratto venga registrato, non significa che diventi "opponibile ai terzi". Un contratto registrato ha certamente un grado di certezza maggiore di uno non registrato, ma rimane esposto a tutti i rischi che derivano da eventuali vicende patrimoniali negative in capo al venditore. Ad esempio eventuali ipoteche, pignoramenti, esecuzioni immobiliari, doppie vendite, intervenute prima della stipula del rogito definitivo, saranno pergiudizievoli per l'acquirente, a cui spetterà semplicemente il risarcimento del danno, ma perderà l'immobile.
Per avere piena ed effettiva tutela l'unico rimedio è il contratto preliminare registrato e TRASCRITTO, presso i pubblici registri immobiliari. Tale atto può essere fatto solo da un Notaio.